Il contratto d’affitto a canone libero prevede un primo periodo di 4 anni e un rinnovo automatico per altri quattro (Legge 431/98, art.2).
👉 Contrariamente a quanto si crede il contratto non scade automaticamente al termine del secondo quadriennio, anzi, si rinnova automaticamente se non viene trovato un accordo diverso tra le parti.
Durante il primo periodo di 4 anni solo l’inquilino può comunicare la disdetta a mezzo raccomandata/pec, almeno 6 mesi prima della scadenza, senza fornire alcuna motivazione.
Il proprietario può rescindere dal contratto solo per determinati motivi, ad esempio se intende trasferirsi nell’appartamento o svolgervi la sua attività commerciale.
Il proprietario, però, può rifiutare di rinnovare il contratto se l’inquilino non occupa l’immobile in modo continuativo senza una valida giustificazione, o se l’immobile fa parte di un edificio gravemente danneggiato che necessita di interventi strutturali.
La legge vieta al proprietario di chiedere l’aumento del canone d’affitto o rinegoziare le condizioni del contratto durante il periodo di locazione. Tuttavia, se il proprietario e l’inquilino decidono di ridurre il canone d’affitto, non è necessario stipulare un nuovo contratto, ma è importante comunicare la decisione all’Agenzia delle Entrate.
Alla scadenza dell’ottavo anno, il contratto si rinnova per altri 4 anni, e così via, di scadenza in scadenza, salvo intervenga una disdetta da una delle parti almeno 6 mesi prima.
E’ vero che, nella realtà, spesso non si arriva al termine del contratto oppure si provvede a stipularne uno nuovo a condizioni diverse perché la norma prevede che:
“Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di
attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo.
In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intendera’ scaduto alla data di cessazione della locazione.
In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto e’ rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.”
Se vuoi approfondire l’argomento qui trovi la disciplina che lo regola.
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