E’ vero che anche le case all’estero vanno dichiarate? Si pagano tasse anche in Italia?
L’IVIE è proprio questa – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero.
L’IVIE è un’imposta patrimoniale dovuta per il possesso di immobili all’estero, una sorta di IMU dovuta dai residenti in Italia sui patrimoni immobiliari riportati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Se possiedi un immobile all’estero è possibile che tu abbia versato un’imposta patrimoniale o sulla proprietà come ad esempio la taxe foncière francese.
Sulla dichiarazione dei redditi italiana c’è il quadro RW che ha lo scopo di monitorare le attività detenute all’estero, come immobili, conti correnti e criptovalute.
Nel caso di beni immobili il solo monitoraggio non è sufficiente, occorre versare le imposte in Italia.
Su cosa si paga l’IVIE
La base di calcolo (base imponibile) è rappresentata dal costo risultante dall’atto di acquisto o dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Se parliamo di immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o allo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (quindi Norvegia e Islanda), puoi far riferimento al valore catastale.
Si tratta del valore catastale così come determinato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte locali.
Quali sono le aliquote
- 0,76% per le abitazioni estere tenute a disposizione (760 euro ogni 100 mila)
- 0,40% per l’immobile estero adibito ad abitazione principale.
L’imposta ricorda le regole della nostra IMU: è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso e si versa con le regole dell’IRPEF a seguito di dichiarazione.
Il possesso di almeno 15 giorni è considerato un mese.
Obbligo di versamento dell’acconto
Il versamento dell’IVIE segue le regole stabilite per l’IRPEF:
- 1° acconto (40%) in corso d’anno con codice tributo 4044 il 30 giugno
- 2° acconto (60%) in corso d’anno con codice tributo 4045 il 30 novembre;
- saldo a conguaglio l’anno successivo con codice tributo 4041.
L’acconto dovuto è uguale all’imposta dell’anno precedente (rigo RW7 colonna 1) a meno che non ci siano variazioni sostanziali a tuo favore, ad esempio hai venduto l’immobile a metà anno.
Se sei titolare di partita IVA soggetta agli ISA (o socio) l’acconto è diviso in due parti uguali.
Quindi si pagano due volte le tasse?
NO! La quota di IVIE da versare in Italia può essere diminuita delle imposte che hai già versato nel paese in cui è situato l’immobile inserendolo come credito d’imposta nel quadro RW.
Ho pensato ti potessero interessare anche questi…
- Le agevolazioni per l’acquisto della prima casaAcquistare un immobile con i benefici “prima casa” permette di risparmiare molto a patto che vengano rispettati determinati requisiti.
- Cedolare secca tra usufrutto e nuda proprietàRecentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nudo proprietario non può aderire al regime della cedolare secca poiché “i redditi fondiari sono imputati ai soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale”.
- Modifiche alla sanatoria sullo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euroLa manovra di Bilancio 2023 ha introdotto una sanatoria sulle cartelle esattoriali inferiori a mille euro che verranno automaticamente cancellate senza presentare alcuna richiesta. Il Decreto Milleproroghe ha parzialmente rettificato la norma.