Dal 1 luglio 2022 anche le operazioni transfrontaliere sono soggette alla fatturazione elettronica, viene quindi abolito l’esterometro, il riepilogo trimestrale delle operazioni con l’estero prive di bolla doganale.
La Fatturazione elettronica tra aziende private è nata nel 2019 per certificare acquisti e vendite direttamente al sistema di interscambio dati (SDI). Dal 1 luglio anche i forfetari con fatturato sopra i 25mila euro sono tenuti all’emissione delle fatture in formato xml.
Fatture elettroniche verso l’estero
La fattura elettronica è un obbligo tutto italiano, quindi il cliente non è tenuto ad avere un codice identificativo tipo K0ROACV oppure KUPCRMI.
Bisogna emettere la fattura valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”, sette volte “X”
Fatture elettroniche ricevute dall’estero
Il procedimento contabile di integrazione della fattura o l’emissione dell’autofattura deve ora essere eseguito dal portale utilizzato per le fatture elettroniche generando un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio per l’assolvimento dell’obbligo IVA che viene spostato dal fornitore al cliente (Reverse charge).
Il documento da emettere nei confronti del sistema di Interscambio corrisponde quindi ad una di queste tipologie di documento, in base al caso specifico:
• TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
• TD18 – di integrazione per acquisto intracomunitari di beni;
• TD19 – di integrazione/autofattura per acquisto presso soggetti esteri non residenti di beni e servizi che si trovano sul territorio nazionale (ex articolo 17, comma 2 del DPR 633/72)
Nota: fino al 30 giugno 2022 non cambia nulla.
- le fatture estere ricevute devono essere integrate in contabilità manualmente e viene spedito l’esterometro in assenza di bolla doganale
- le fatture emesse verso l’estero seguono le regole abituali
Nulla vieta di anticipare l’obbligo a partire da oggi ed evitare la follia dell’esterometro.
Foto di copertina: Kindel Media
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