NFT e fisco

NFT è un acronimo che sta per non fungible token, ovvero un gettone trasferibile a terzi che incorpora un diritto su un bene.

A me piace definirlo come un certificato di proprietà digitale, trasferibile e unico.

La particolarità della non fungibilità lo rende estraneo al mondo delle valute che per loro natura sono interscambiabili tra loro: una banconota da 20 euro vale tanto quanto un’altra banconota da 20 euro, idem per qualsiasi altra valuta virtuale.

Gli NFT incorporano un diritto contenuto nel codice crittografico che ne attesta l’autenticità.

Può essere potenzialmente utilizzato per qualsiasi cosa lecita, bene o servizio, digitale o analogico. Le potenzialità di utilizzo sono inimmaginabili.

Nei casi più concreti, già visti nella realtà c’è quello del

Museo degli Uffizi che ha venduto la versione digitale unica del Tondo Doni di Michelangelo Buonarroti, per la quale l’NFT ne certifica la proprietà (di quella versione digitale)

Il Sole 24Ore del 31.05.2021

In questo caso si tratta di un’applicazione nel mondo dell’arte ad un’opera materiale. Altre applicazioni pratiche riguardano l’arte digitale, vedi quella forse più conosciuta di Beeple venduta per 69 milioni di dollari.

Qui trovi i dettagli del monumentale collage di Mike Winkelmann venduto da Christie’s.

Le applicazioni nel campo artistico e dei collezionabili sono quelle più facilmente immaginabili, ma in ogni settore si potrà avere e commercializzare il proprio NFT.

Pensa ad un biglietto per un concerto degli intramontabili Stones o alla finale di Champions League. Ma anche ad un ticket per una consulenza o come abbonamento alla stagione teatrale.

Che cosa dice il fisco?

Niente. O meglio non esiste un inquadramento giuridico degli NFT (per ora), di conseguenza gli obblighi fiscali che ne derivano sono quelli del bene o servizio la cui proprietà è attestata dall’NFT stesso.

Un commerciante di opere d’arte che vende un NFT verserà le imposte tipiche della sua professione, poichè ha trasferito la proprietà incorporata nel token di un’opera d’arte – fisica o digitale che sia.

In attesa che vengano regolamentate a livello europeo le cripto-valute mi sento di dire che, in molti casi, gli NFT sono dei titoli rappresentativi di merci, collegati ad un bene digitale o fisico.

La tecnologia viaggia ad un ritmo molto più rapido di qualsiasi normativa fiscale che deve occuparsi di inquadrare e regolamentare le transazioni solo dopo che si sono verificate.


Copertina: Photo by Вениамин Курочкин from Pexels

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