Il mercato delle criptovalute è in fortissima espansione, molti italiani si sono scoperti investitori senza avere mai sentito nominare un BOT o un fondo comune di investimento.
Qual è il comportamento corretto da tenere per essere in regola con il fisco?
Ad oggi in Italia non esiste una normativa specificatamente pensata per le criptovalute, esistono però una serie di norme che ho consultato per stilare questo breve elenco di cose da sapere.
Le regole qui indicate valgono per le persone fisiche che operano al di fuori dell’attività di impresa, ovvero come soggetti privati.
Le criptovalute sono “assimilabili alle valute estere”
Con questa certezza normativa possiamo applicare le regole previste per le valute estere.
Le criptovalute, in quanto valute estere, vanno sempre monitorate, è irrilevante il tipo di Wallet o Exchange presso il quale sono custodite, o l’importo detenuto in portafogli.
Il monitoraggio delle criptovalute e delle valute estere avviene indicandole nel quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche.
È sufficiente indicare il valore iniziale e il valore finale come fosse un magazzino merci:
- faccio l’inventario del numero dei pezzi che ho in portafogli (Ethereum, Dollari, Bitcoin, …)
- e li moltiplico per il controvalore riportato nel sito sul quale ho acquistato la valuta.
Non ci sono imposte di alcun genere da pagare su questi valori, il quadro RW è soltanto un monitoraggio delle attività estere.
Il limite di 15.000 euro e l’imposta IVAFE che valgono per i conti correnti non si applicano ai portafogli crypto.
Quando si pagano le tasse sulle criptovalute?
L’imposta sostitutiva del 26%, da indicare sul modello F24 con il Codice Tributo 1100, si versa con le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi soltanto se ricorrono contemporaneamente tre situazioni:
- Durante l’anno la giacenza delle valute ha superato il valore di 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi consecutivi al tasso di cambio del 1° gennaio.
- Ho effettuato uno o più prelievi (cash-out) dal conto corrente / Wallet.
- Il prelievo ha generato una plusvalenza ovvero un ricavo tra il prezzo di acquisto della valuta e il prezzo di vendita (prelievo) della stessa.
Al di fuori di questa casistica non sono dovute imposte (per ora).
Documentazione fiscale sulle criptovalute
- Risposta n. 210 del 13 luglio 2020 (Cessione a termine di valute – Contratti Deliverable FX Forward Articoli 67, comma 1, lettera c-ter) e comma 1-bis e 68, comma 6, TUIR)
- Risposta n. 788 del 2021 (Detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private – obblighi di monitoraggio)
- Risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016 (Trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali)
- Art. 67 e Art. 68 TUIR (Redditi diversi e Plusvalenze)
- Circolare del 24-06-1998 n. 165 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. III
- Sentenza della Corte di Giustizia europea 22 ottobre 2015, causa C-264/14
- Interpello n. 956-39/2018 della Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate Lombardia (introvabile in rete un documento ufficiale)
Copertina: Foto di Worldspectrum da Pexels
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