Nei giorni scorsi il contributo a fondo perduto perequativo ha preso forma attraverso un nuovo decreto.
Le modalità di calcolo indicate mi fanno pensare che, tra i soggetti più piccoli con redditi bassi, non saranno molti a percepirlo.
Il contributo perequativo spetta a chi ha avuto un peggioramento del risultato economico nel 2020, rispetto all’anno precedente, almeno del 30%.
Viene erogato al netto dei contributi Covid già percepiti direttamente sul conto corrente o sotto forma di credito d’imposta.
I due requisiti si accompagnano all’aver già inviato entro il 30 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi per il 2020.
Si può inviare una dichiarazione integrativa?
Sì. In tal caso il provvedimento specifica che eventuali dichiarazioni correttive o integrative presentate oltre il 30.09.2021, per i periodi 2019 2020, non impattano sul contributo qualora ne derivi un importo del ristoro maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30.09.2021.
Come si calcola il contributo perequativo
Il contributo spetta a tutti i professionisti e le imprese secondo lo schema seguente:
- 30% del peggioramento per i soggetti con ricavi/compensi 2019 fino a 100.000 euro;
- 20% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 100.000 e 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 400.000 e 1 milioni di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e fino a 10 milioni di euro.
I campi della dichiarazione da considerare per determinare il peggioramento del risultato economico 2019 e 2020 sono indicati in questo documento.
Esempio di calcolo Contributo perequativo
Ricavi/compensi 2019 | Inferiori a 100K |
Risultato esercizio 2020 | 25.000 |
Risultato esercizio 2019 | 40.000 |
Perdita % | 37,50% |
Contributi Covid ricevuti: | |
– art. 25 del D.L. n. 34/2020 Decreto Rilancio | (-) 1.000 |
– articoli 59 e 60, D.L. n. 104/2020 Decreto Agosto | |
– articoli 1, 1-bis e 1-ter, D.L. n. 137/2020 Decreto Ristori | (-) 1.000 |
– art. 2, D.L. n. 172/2020 Decreto Natale | |
– art. 1, D.L. n. 41/2021 Decreto Sostegni | |
– art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13, D.L. n. 73/2021 Decreto Sostegni-bis | |
Perdita reale | 13.000 |
Contributo spettante | 3.900 |
Nota: i dati sono farlocchi, ma le modalità di calcolo sono queste.
Come già per gli altri contributi ricevuti puoi scegliere se utilizzarlo in compensazione su modello F24 (credito d’imposta) o riceverlo sul conto corrente.
L’importo massimo erogabile è 150.000 euro.
Non è previsto un importo minimo.
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