Acconto IVA per i soggetti trimestrali, calcolo, proroga, esclusioni

Scade oggi 28 dicembre 2020 il termine per versare l’acconto IVA 2020; sono molti, però, a non doverlo versare e non soltanto per la proroga concessa per l’emergenza Covid-19.

L’acconto IVA è una scadenza ricorrente prevista ogni fine anno per imprese e professionisti che liquidano l’imposta trimestralmente o mensilmente; qualora l’importo versato fosse insufficiente è possibile ricorrere al ravvedimento operoso.

Calcolo acconto IVA per i soggetti trimestrali

Esistono tre modalità differenti e alternative per effettuare il calcolo, ciascuno sceglie quella che ritiene più adatta alle proprie esigenze.

Metodo storico

La modalità prevalentemente utilizzata per la sua semplicità consiste nel calcolare l’88% dell’importo a debito relativo all’ultimo trimestre dell’anno precedente; la base di calcolo quindi sarà: acconto IVA 2019 + saldo IVA 2019 senza l’interesse dell’1%.

Nota: chi versa l’IVA trimestralmente per scelta è tenuto ad aggiungere l’interesse dell’1% ad ogni debito IVA periodico.

Metodo previsionale

Si versa l’88% di quanto si prevede di versare a saldo per l’anno 2020; con la fatturazione elettronica è più facile avere i dati in tempo quasi reale, tuttavia è possibile sbagliare il conteggio. In tal caso ci viene in soccorso il ravvedimento operoso.

Consiglio: nel dubbio versare una cifra maggiore, ad esempio il 90-95% anzichè l’88%.

Metodo delle operazioni effettuate

Si versa il 100% dell’IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20/12/2020, anche se non ancora fatturate.

Nota: occorre conservare la liquidazione periodica effettuata alla data del 20 Dicembre 2020 al fine di poter dimostrare il calcolo effettuato.

Il codice tributo per il versamento dell’acconto IVA è 6035 per chi liquida l’IVA trimestralmente

Proroga versamento per emergenza Covid-19

Il Decreto Legge n. 157/2020 (Ristori-quater) ha previsto la proroga del versamento dell’acconto IVA per alcune categorie di soggetti ritenute particolarmente danneggiate dall’emergenza Covid-19.

Il versamento può essere effettuato senza sanzioni e interessi entro il 16 marzo 2021, in alternativa puoi versare a rate dal 16 marzo al 16 giugno

Nota: il 16 marzo 2021 è anche la scadenza del saldo IVA annuale per il 2020.

Proroga in presenza di calo del fatturato

Possono versare entro il 16 marzo 2021 le imprese e i professionisti con un calo del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019 (il requisito non è necessario per le attività iniziate dal 1° dicembre 2019).

Proroga a prescindere dal calo di fatturato

Possono versare il 16 marzo i soggetti che operano in una zona rossa alla data del 26 novembre 2020:

  • i soggetti che esercitano attività di tour operator, agenzie di viaggio e attività di ristorazione

Su tutto il territorio nazionale usufruiscono della proroga del versamento dell’acconto IVA anche gli esercenti le attività sospese dal DPCM 3/11/2020 ovvero: centri benessere, sale giochi, teatri, discoteche ecc.

Soggetti esonerati dall’obbligo del versamento dell’acconto IVA 2020

Sono esclusi dal versamento dell’acconto IVA i seguenti soggetti:

  • Chi ha iniziato l’attività nel 2020
  • Chi ha ha cessato l’attività entro il 30.09.2020
  • Chi aveva chiuso il 2019 con un credito IVA (non per effetto dell’acconto versato)
  • Chi prevede di risultare a credito per il quarto trimestre 2020
  • Contribuenti minimi nel 2019 e/o nel 2020
  • Contribuenti forfetari nel 2019 e/o nel 2020
  • Imprese agricole con volume d’affari annuo inferiore ai 7.000 euro
  • Imprese che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74
  • I soggetti che devono versare un importo inferiore a 103,29 euro
  • I soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei riguardi della Pubblica Amministrazione con il sistema di “split payment” (scissione dei pagamenti)
  • I soggetti che hanno esercitato attività con operazioni esenti o non imponibili Iva.

Ravvedimento operoso acconto IVA

Anche l’acconto IVA 2020 può essere regolarizzato attraverso il Ravvedimento operoso: è sufficiente aggiungere al versamento le sanzioni ridotte e gli interessi legali.

Qui trovi due risorse utili e gratuite:

Ravvedimento operoso – Foglio di calcolo gratuito

Ravvedimento operoso – infografica sanzioni

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