Versamenti prorogati al 30 ottobre per i soggetti ISA

I versamenti delle imposte in scadenza lo scorso 20 luglio (o 20 agosto) possono essere effettuati entro venerdì 30 ottobre con una maggiorazione dello 0,8% (8 euro ogni 1.000).

Lo ha stabilito l’art. 98-bis del Decreto Legge 104/2020 (c.d. Decreto “Agosto”) per i soggetti cui si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale con una diminuzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020.

Sono interessati alla proroga del 30 ottobre le aziende e i professionisti che hanno registrato un calo del fatturato o corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ovvero gennaio-giugno 2019.

Quali sono i soggetti interessati dalla proroga al 30 ottobre con maggiorazione dello 0,8%

Soggetti ISA

attività economica (sia impresa che lavoro autonomo) per la quale è stato approvato un modello ISA e i ricavi o compensi non superano i 5.164.569,00 euro

Soggetti ISA con cause di esclusione

soggetti per i quali è approvato il modello ISA ma che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio inizio o cessazione dell’attività, non normale svolgimento dell’attività, ecc.)

Forfettari e minimi

contribuenti forfetari e contribuenti minimi che esercitano attività per le quali è approvato il modello ISA (anche se, per espressa previsione normativa, non dovranno presentare il modello ISA)

Soggetti “trasparenti”

soggetti che partecipano a società o associazioni che dichiarano i redditi per “trasparenza” ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, interessate all’applicazione degli ISA (ad esempio soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, soci di società di capitali trasparenti)

Non tutti però possono usufruire della proroga al 30 ottobre per regolarizzare le imposte senza sanzioni.

Coloro che non avevano beneficiato durante l’estate del differimento delle scadenze derivante dalle dichiarazioni fiscali non sono inclusi nella proroga al 30 ottobre

I soggetti esclusi dalla proroga al 30 ottobre

  • persone fisiche che NON esercitano un’attività di impresa o di lavoro autonomo;
  • soggetti che NON partecipano a società/associazioni “trasparenti”;
  • soggetti che esercitano attività (di impresa o di lavoro autonomo) per le quali NON è stato approvato il modello ISA;
  • soggetti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA ma che dichiarano compensi/ricavi superiori a 5.164.569,00 euro;
  • soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari del solo reddito agrario ai seni dell’art. 32 del TUIR (vedi interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 330, agosto 2019);
  • soggetti IRES con termini di versamento ordinari che scadono oltre il 30 giugno 2020 (ad esempio le società che approvano il bilancio entro 180 giorni, esercizi non solari).

Quali sono i versamenti prorogati al 30 ottobre

La proroga riguarda:

1 i versamenti IRPEF (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) risultanti dalle dichiarazioni dei redditi – saldo 2019 e l’eventuale primo acconto 2020

2 il versamento dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA

3 i versamenti derivanti dalle dichiarazioni IRAP, qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 prevista dall’art. 24 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020)

4 La proroga dovrebbe essere applicabile anche al versamento del saldo IVA 2019 qualora si sia deciso di optare per il versamento in dichiarazione: in tal caso occorreva maggiorare l’importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo

5 i versamenti dei contributi previdenziali INPS (ad eccezione dei coltivatori diretti) – compresi i soci e i familiari collaboratori – risultanti dalla dichiarazione dei redditi (quadro RR), che devono essere corrisposti a saldo e in acconto entro gli stessi termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi

6 il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l’anno 2020, che deve essere versato da ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel (REA), a favore della Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale è situata la propria sede legale.

Decreto Legge n. 104 del 14-08-2020, “Decreto Agosto”

Hai bisogno di aiuto?

Mandami un messaggio, solitamente rispondo entro qualche ora.

Se preferisci un contatto più umano lasciami il tuo numero di telefono e le istruzioni per contattarti.

Ho pensato ti potessero interessare anche questi…

Crea un sito web o un blog su WordPress.com

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: