I versamenti fiscali sospesi per Covid dal Decreto Cura Italia (DL 18/2020) e dal Decreto Liquidità (DL 23/2020) scadono il 16 settembre, come stabilito dal Decreto Rilancio (DL 34/2020)
Si tratta dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio relativi a:
- ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973)
- addizionali regionali e comunali IRPEF
- IVA
- contributi previdenziali e assistenziali
- INAIL
e possono essere effettuati senza applicare sanzioni nè interessi.
Chi può beneficiare della proroga
Le aziende e i professionisti che hanno denunciato un calo nei ricavi o nei compensi di almeno il 33% (50% per le aziende con fatturato oltre 50 milioni di euro) possono versare al 16 settembre.
Il periodo di riferimento è il bimestre marzo-aprile 2020 da raffrontare con marzo-aprile 2019.
Chi non ha un termine di paragone perchè ha cominciato l’attività dal 1 aprile 2019 è automaticamente ammesso al beneficio.
Modalità di versamento
Attualmente sono previste quattro diverse possibilità alternative, considerando anche le novità introdotte dal Decreto Agosto (DL 104/2020)
Le quattro opzioni di versamento
- 1 – Soluzione unica
Versamento in un’unica rata mercoledì 16 settembre
- 2 – Rateizzato, da due a quattro rate
Versamento dilazionato fino ad un massimo di quattro rate uguali, senza sanzioni nè interessi con scadenze:
- 16 settembre
- 16 ottobre
- 16 novembre
- 16 dicembre
- 3 – 50% Soluzione unica + 50% fino a ventiquattro rate
Versamento in un’unica rata mercoledì 16 settembre della metà del dovuto.
Il restante 50% può essere dilazionato, a partire dal 16 gennaio 2021 fino a ventiquattro rate
- 4 – 50% da due a quattro rate + 50% fino a ventiquattro rate
50% con versamento dilazionato fino ad un massimo di quattro rate uguali con scadenze:
- 16 settembre
- 16 ottobre
- 16 novembre
- 16 dicembre
Il restante 50% può essere dilazionato, a partire dal 16 gennaio 2021 fino a ventiquattro rate.
Ritenute d’acconto sospese per i lavoratori autonomi
Codice tributo 4050 – “Ritenute d’acconto non operate versate dai lavoratori autonomi – art. 19, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23”.
I professionisti, gli agenti di commercio, i procacciatori d’affari, ecc. con ricavi o compensi fino a 400.000 euro nel 2019, che hanno incassato fatture senza assoggettarle a ritenute d’acconto nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, possono provvedere al loro versamento tramite modello F24.
L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal cliente deve essere versato secondo lo schema precedente, ovvero:
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020; per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 24 rate mensili con scadenza dal 16 gennaio 2021
Contributi sospesi: le istruzioni INPS per il versamento del 16.9
Anche l’INPS con il messaggio 3274/2020 del 9 settembre fornisce le proprie istruzioni seguendo lo stesso schema di versamenti, ma, attenzione:
Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per il pagamento del restante importo, pari al residuo cinquanta per cento delle somme dovute, il cui versamento della prima rata è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2021.
Per chi decide di versare il 50% quest’anno e il 50% nel 2021 deve attendere ulteriori istruzioni operative.
Tutto qui? Macchè!
Artigiani e Commercianti
Gli artigiani e i commercianti possono rinviare la rata INPS del 18 maggio 2020 (I trimestre 2020) al 16 settembre purchè abbiano avuto un calo del fatturato – (vedi sopra).
Occorre presentare un’istanza entro il
30 settembre30 ottobre!
Occorre presentare apposita istanza di sospensione utilizzando la procedura sul sito dell’INPS al seguente percorso:
“Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi emergenza epidemiologica COVID-19”
Nell’istanza deve essere indicato il codice fiscale dell’impresa obbligata all’iscrizione alla gestione di appartenenza e i requisiti per poter fruire della sospensione contributiva (diminuzione del fatturato o dei corrispettivi).
La presentazione dell’istanza di sospensione vale anche come domanda di rateizzazione.
Ma non è finita qua:
1. chi decide di rateizzare deve utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.
2. l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
3. per chi versa in un’unica soluzione può utilizzare il modello F24 originario, quello scaduto il 18 maggio 2020.
Occorre comunque presentare domanda di sospensione.
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