Con la Risoluzione 12 novembre 2019, n. 93, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai versamenti degli acconti in scadenza il 2 dicembre 2019, ovvero i versamenti della prima e seconda rata di acconto IRPEF, IRES ed IRAP devono essere rimodulati da parte dei soggetti che:
- esercitano attività economiche (in forma di impresa o lavoro autonomo) per le quali sono stati approvati gli ISA, indipendentemente dal fatto che vengano applicati o meno;
- dichiarano compensi o ricavi entro i limiti stabiliti per ciascun ISA;
- applicano il regime forfetario agevolato (oppure altri criteri forfetari) o il regime fiscale di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
La rimodulazione del versamento è applicabile anche all’imposta sostitutiva dovuta dai minimi/forfetari, nonché alla cedolare secca sul canone di locazione, all’IVIE e all’IVAFE.
Infine l’acconto viene versato in due rate di pari importo al 50% (anziché 40% e 60%).
Cosa succede per il 2019
E’ valido il versamento dell’eventuale prima rata ed è quindi dovuta la seconda rata nella misura del 50% per un totale di 90%; quest’ultima percentuale si applica anche per quanto riguarda il versamento in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda i modelli dichiarativi non occorre effettuare alcuna modifica mantenendo invariati i precedenti valori calcolati al 40 e 60% ed indicati nel rigo RN62 della dichiarazione di professionisti e imprese individuali.