Acconto IVA 2018

Il 27 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto IVA calcolabile con il metodo storico, analitico o previsionale.
La scelta sul metodo é totalmente arbitraria in base alla convenienza personale.

Metodo storico

Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.

Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.

Semplificando, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

Metodo previsionale

Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili
  • in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale credito riportato dal mese o dal trimestre precedente.

Metodo analitico

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.

In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre
  • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Approfondimenti:


Crea un sito web o un blog su WordPress.com

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: