Spese per ristrutturazioni edilizie

Sulle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio nel periodo 2008 – 2018 spetta una detrazione dall’IRPEF del 36% o del 50%.


La detrazione d’imposta è pari al:

50 per cento per le spese sostenute

dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2018 su una spesa sostenuta non superiore a 96.000 euro per ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione il limite va ripartito tra loro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

36 per cento per le spese sostenute

dal 2008 al 25 giugno 2012 su una importo non superiore a 48.000 euro per ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione il limite va ripartito tra loro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate di pari importo.

Per l’anno 2012

la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati.

In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione

dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima dei dieci anni di godimento, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare

il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

L’inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

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