Immobili all’estero e il quadro RW

Già da alcuni anni gli immobili posseduti all’estero devono essere dichiarati sul quadro RW, a prescindere dal fatto che producano reddito.

Almeno fino allo scorso anno.


Ai fini del monitoraggio fiscale sia il nudo proprietario che l’usufruttuario devono indicare in dichiarazione l’immobile detenuto all’estero, mentre l’imposta patrimoniale (IVIE) deve essere versata solo dall’usufruttuario o pieno proprietario.

Dall’imposta può essere detratta “l’IMU estera”, (come per esempio l’IBI in Spagna, la tax fonciere in Francia, o la real property tax negli USA.

L’art. 7-quater, comma 23, D.L. n. 193/2016 modifica l’obbligo di compilazione della dichiarazione dei redditi, tramite il quadro RW, relativamente agli immobili situati all’estero.

Per gli immobili detenuti all’estero, sui quali non sono intervenute variazioni durante il periodo d’imposta, viene meno l’obbligo di compilazione del quadro RW.

Fino allo scorso anno l’IVIE, che deve essere comunque versata, veniva liquidata all’interno dello stesso quadro RW.

Occorre attendere il nuovo modello REDDITI 2017 PF per capire come sarà recepita questa nuova previsione normativa.

D.L. n. 193/2016,art. 7-quater, comma 23

 

23. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi’ per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta, fatti salvi i versamenti relativi all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”.

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