Come funzionano i buoni lavoro (voucher)

I voucher sono un sistema di pagamento utilizzato per le prestazioni di lavoro occasionale fornite al di fuori di un rapporto di lavoro tradizionale.

I 9 punti essenziali li trovi in questo post.

1. Valore nominale del buono lavoro

Un singolo voucher ha un valore nominale di 10,00 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione; l’importo del buono lavoro è così suddiviso:

  • 7,50 euro è il compenso netto spettante al lavoratore
  • 1,30 euro va alla gestione separata INPS e accreditato sulla posizione individuale del lavoratore
  • 0,70 euro spetta all’INAIL quale assicurazione contro gli infortuni
  • 0,50 euro è la commissione che trattiene l’INPS per la gestione del servizio

Per il settore agricolo, in ragione della sua specificità, si considera invece il contratto di riferimento.

2. Vantaggi

Il committente può servirsi di prestazioni di lavoro senza dovere stipulare un apposito contratto.

Il lavoratore riceve un compenso al netto delle imposte integrando, se esistenti, altre entrate e senza implicazioni per eventuali trattamenti pensionistici percepiti.

3. Chi può svolgere lavoro accessorio

  • pensionati titolari di trattamento pensionistico
  • studenti ta i 16 e i 25 anni nei soli periodi di vacanza
  • percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito
  • cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione e i lavoratori in mobilità
  • lavoratori part-time
  • altre categorie di prestatori quali disoccupati, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati
  • i prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa

4. Chi può utilizzare il lavoro accessorio

  • famiglie
  • aziende
  • imprese familiari
  • imprenditori agricoli
  • imprenditori operanti in tutti i settori
  • soggetti non imprenditori
  • enti senza fini di lucro
  • committenti pubblici

5. Settori di attività

Tutti.

Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:

  • aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) e – per l’anno 2014 – soggetti percettori di misure di sostegno al reddito per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale
  • aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli

6. Obblighi per il lavoratore

  • I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare per il 2014 5.050,00 euro netti (6.740,00 lordi) nel corso di un anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)
  • Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l’anno 2014 2.020,00 euro netti (2.690,00 lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di sopra indicato
  • Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000,00 netti (4.000,00 lordi) con riferimento alla totalità di committenti

7. Obblighi per il committente

Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL); la mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione di una ‘maxisanzione’.

Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. Deve pertanto richiedere al prestatore una dichiarazione riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.

L’acquisizione di tale dichiarazione è sufficiente al datore di lavoro per evitare qualsiasi sanzione.

8. Dove si comprano

  • presso le sedi INPS territoriali
  • presso i tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie
  • attraverso procedure telematiche (c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito www.inps.it
  • presso le banche popolari abilitate
  • presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale

E’ disponibile un buono multiplo del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili ed un buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili.
Il periodo di validità dei buoni cartacei acquistati presso le sedi Inps dal 1 gennaio 2012 è fissato in 24 mesi.

9. Come si riscuotono

  • La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale, entro 24 mesi dal giorno dell’emissione, indicando tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente, il codice fiscale del prestatore, la data di inizio e di fine prestazione
  • La riscossione dei voucher telematici può avvenire tramite l’INPSCard (ricevute dal prestatore, se attivate) o tramite bonifico domiciliato, riscuotibile presso gli uffici postali
  • I voucher acquistati presso i tabaccai possono essere riscossi presso i medesimi rivenditori dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio ed entro 1 anno dal giorno dell’emissione
  • I voucher acquistati presso gli Uffici Postali sono riscuotibili dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro ed entro 2 anni dal giorno dell’emissione, presso tutti gli Uffici Postali del territorio nazionale.

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