L’IVA per cassa è stata introdotta dal Decreto Sviluppo (art. 32-bis D.L. n. 83/2012).
Il provvedimento comparso ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti.
Che cosa è l’IVA per cassa
Si tratta di un’opzione che può essere esercitata da imprese e professionisti al fine di posticipare l’esigibilità dell’IVA al momento dell’incasso o pagamento della fattura.
In ogni caso deve avvenire entro un anno dal momento in cui l’operazione viene effettuata (salvo procedure concorsuali in essere).
Chi può aderire
Possono esercitare l’opzione imprese e professionisti relativamente alle operazioni effettuate nei confronti di altre imprese e professionisti.
Le operazioni effettuate nei confronti dei privati non vengono considerate.
Requisito per esercitare l’opzione è altresì il fatturato dell’anno precedente (o quello che si prevede di realizzare in caso di inizio attività): massimo 2 milioni di euro.
Come si esercita l’opzione IVA per cassa
E’ sufficiente barrare la casella presente sulla dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si aderisce.
Vale quindi il principio del comportamento concludente: prima applico il regime, poi esercito l’opzione.
L’opzione vincola per tre anni, dopo di che si rinnova automaticamente anno per anno.
Aderendo a partire dal 1 dicembre 2012 sarà valida anche per il 2013 e 2014.
Sulla fattura deve essere indicato: operazione con “IVA per cassa” ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83
Quali operazioni non rientrano nell’IVA per cassa
- acquisti di beni e servizi soggetti all’IVA con il meccanismo del reverse charge;
- acquisti intracomunitari di beni;
- le importazioni di beni;
- le estrazioni di beni dai depositi IVA
Decorrenza del regime IVA per cassa
Tutte le operazioni effettuate a partire dal 1 dicembre 2012.
Per gli anni successivi la decorrenza sarà il 1 gennaio di ogni anno.
Precisazioni
Le fatture devono essere annotate sui registri IVA secondo le modalità ordinarie poichè ai fini del volume d’affari e della Dichiarazione IVA devono essere indicate nell’anno in cui sono effettuate.
La liquidazione dell’IVA, invece, avviene nel mese/trimestre in cui le stesse sono pagate o incassate.
In caso di pagamento parziale la quota IVA sarà proporzionata.
Qualora venga superato il limite di due milioni di euro a partire dal mese successivo il regime cessa automaticamente.
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