Prendo spunto da una situazione leggermente controversa capitatami in studio che mi ha costretto a rivedere la normativa sulla cedolare secca sulle locazioni entrata in vigore nel 2011.
In poche righe riassumo, anche per utilizzo interno, le due principali situazioni che si possono verificare, ovvero:
- la cedolare secca a regime dal 2012;
- la cedolare secca applicata – e applicabile – per il 2011.
La cedolare secca permette di sostituire le imposte e i bolli che abitualmente si pagano sulle locazioni con una tassazione piatta del 21% (o 19%) in sede di dichiarazione dei redditi escludendo l’affitto percepito dal cumulo con gli altri redditi.
Ne abbiamo parlato, tra l’altro, in questi post:
- Come funziona la cedolare secca per il 2011
- Cedolare secca e acconti 2011: ecco come si versano
- Acconti e saldo da cedolare secca: i tre codici per versare con F24
- Cedolare secca: ecco il modulo di comunicazione all’inquilino
La cedolare secca sulle locazioni dal 2012
E’ il caso più semplice: si aderisce comunicandolo all’inquilino a mezzo raccomandata e presentando all’Agenzia delle Entrate il Modello 69: modello – istruzioni
In alternativa, ma solo in sede di registrazione del contratto, è possibile utilizzare in molti casi la procedura telematica S.I.R.I.A.: modello – istruzioni – software – videoguida
La cedolare secca sulle locazioni nel 2011
In questo caso la situazione è leggermente più variegata, tuttavia in estrema sintesi si può dire che in linea di massima per tutti i contratti in corso nell’anno 2011 si può esercitare l’opzione in dichiarazione Unico/2012 – 730/2012.
Ovviamente in caso di un nuovo contratto con decorrenza nel corso del 2011 è possibile che l’adesione sia già stata fatta in sede di prima registrazione.
Precisazioni
L’opzione in sede di Unico 2012 è comunque subordinata all’avvenuta comunicazione all’inquilino che doveva essere fatta in concomitanza del versamento degli acconti di giugno (luglio) 2011 e novembre 2011 – SE DOVUTI.
Se non versati possono comunque essere regolarizzati con il ravvedimento operoso.
Cliccando sulla immagine sottostante si ha in forma schematica quanto appena affermato.
Quando occorreva optare attraverso il Modello 69
In alcuni casi occorreva già avere esercitato l’opzione.
Riprendo quando ho già scritto in un post precedente:
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- Contratti stipulati a partire dal 7 aprile 2011 (se il termine di registrazione del contratto scade entro il 6 giugno 2011: opzione entro il 6 giugno 2011)
- Contratti stipulati prima del 7 aprile 2011 i cui termini di registrazione sono in corso a tale data (se il termine di registrazione del contratto scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011: registrazione e opzione entro il 6 giugno 2011)
- Contratti stipulati prima del 7 aprile 2011 i cui termini di registrazione siano già scaduti a tale data ma non sono stati registrati
- Proroga del contratto intervenuta nel 2011 per la quale al 7 aprile non è stata corrisposta l’imposta di registro (se il termine di registrazione del contratto scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011: opzione entro il 6 giugno 2011)
- Risoluzione del contratto intervenuta nel 2011 per la quale al 7 aprile non è stata corrisposta l’imposta di registro (se il termine di registrazione del contratto scade tra il 7 aprile e 6 giugno 2011: opzione entro il 6 giugno 2011)
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