Da oggi l’IVA passa dal 20% al 21% sulla maggior parte dei beni e dei servizi.
Dopo la pubblicazione avvenuta ieri della manovra estiva l’imposta sul valore aggiunto è quindi aumentata per tutti quei beni e quei servizi che non rientrano specificatamente negli elenchi per così dire agevolati, ovvero quelli sui quali si applica il 4% oppure il 10% (cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, parti II e III, allegata al D.p.r. 633/1972), che trovano applicazione soprattutto nell’edilizia, nei prodotti agricoli, ittici, e altri prodotti di base come il riso, la pasta e il pane.
Ma cosa cambia in concreto per gli operatori economici?
Sostanzialmente avremo due casistiche a seconda che le operazioni siano effettuate:
- FINO A IERI 16.09.2011 (quindi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione) le operazioni restano soggette all’IVA ordinaria al 20%;
- DA OGGI 17.09.2011 (ovvero a partire dal giorno di entrata in vigore della legge di conversione) le operazioni sono soggette all’IVA ordinaria del 21%.
Cessione di beni
In linea di massima per le cessioni di beni vale la pena ricordare che:
- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi prima elencati, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
Prestazioni di servizi
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi si ricorda che si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall’avvenuta esecuzione della prestazione.