Parte la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Tempi e limiti per l’invio alle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con provvedimento direttoriale dello scorso 22 dicembre 2010, ha dato attuazione all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro.

In questo post esaminiamo soltanto gli adempimenti relativi al 2010 da effettuare entro il prossimo ottobre.

La circolare 24 del 30.5.2011 ha fornito i primi chiarimenti, vediamo quali.

Entro il prossimo 31 ottobre 2011 occorrerà presentare la Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell’anno 2010.

Questo nuovo adempimento, di cui non si sentiva la mancanza, presenta, solo per quanto riguarda le operazioni effettuate nel 2010, le seguenti caratteristiche.

Operazioni da indicare

  • le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo uguale o superiore a 25.000 euro + IVA (e non 3.000 + IVA)
  • le cessioni all’esportazione, ovvero le operazioni non imponibili art. 8 del DPR 633/72 ad eccezione di quelle sotto indicate
  • le operazioni assimilate all’esportazione, ovvero le operazioni non imponibili articoli 8-bis, 8-quater, 71 (San Marino e Vaticano)  e 72 (Trattati internazionali) del decreto 633/72
  • occorre riportare le operazioni esenti art. 10 del DPR 633/72
  • le operazioni effettuate anche da contribuenti di minori dimensioni in contabilità semplificata o le nuove iniziative produttive

Operazioni da non indicare

  • non devono essere comunicate le operazioni eseguite SENZA l’emissione della fattura (scontrini o ricevute)
  • non devono essere indicate le operazioni escluse dalla disciplina IVA, quali quelle escluse o fuori campo
  • le operazioni assimilate all’esportazione, ovvero le operazioni non imponibili articolo 8, comma 1, lettere a) e b)
  • le operazioni effettuate anche dai contribuenti che hanno aderito al “regime dei minimi
  • le importazioni
  • le operazioni effettuate nei confronti degli operatori residenti in paesi “black list” per i quali è già prevista la relativa comunicazione
  • le operazioni che sono già ricomprese negli elenchi intrastat, ovvero quelle effettuate nell’ambito comunitario
  • le operazioni relative a contratti di assicurazione, mutui, somministrazione di energia elettrica e alla compravendita degli immobili
  • tutte le operazioni effettuate con pagamento attraverso carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari residenti

Per quanto riguarda le operazioni effettuate durante quest’anno 2011 la comunicazione andrà presentata entro il prossimo 30 aprile 2012 e le operazioni da ricomprendere saranno quelle uguali o superiori a 3.000 euro.

Tratteremo successivamente in dettaglio quanto appena affermato.


5 risposte a “Parte la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Tempi e limiti per l’invio alle Entrate”

  1. il software necessario per la presentazione è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate?

    • @Francesco:
      no, non mi risulta; sicuramente lo renderanno disponibile anche se mi aspetto ancora ulteriori modifiche alla normativa rispetto a quanto scritto nel post.

  2. Buongiorno. Leggo che sono da specificare imponibili e relativa imposta suddivisi per “Tipologia imponibile” e “Tipologia dell’operazione”. Cioé se la fattura prevede sia cessione di beni che di servizi, devo indicare voci distinte di imponibile e imposta, mentre in fattura l’IVA viene esposta per aliquota.
    Bisogna ricalcolare l’IVA sugli imponibili ri-raggruppati a seconda della “Tipologia dell’operazione”?
    Bisogna indicare, per ogni fattura, i singoli importi a seconda delle combinazioni “tipologia imponibile” e “tipologia operazione”?
    Bisogna, quindi, specificare più righi per ogni fattura a seconda delle combinazioni presenti tra “tipologia imponibile” e “tipologia operazione”?

    • @Andrea C:
      non essendo ancora disponibili istruzioni ufficiali (modello + istruzioni della comunicazione) posso solo cercare di interpretare la normativa e le specifiche tecniche a cui probabilmente fai riferimento.
      Nella stragrande maggioranza dei casi la “Tipologia dell’operazione” (acquisto o cessione di beni o servizi) sarà una soltanto in fattura, a seconda che si operi nei servizi o nel commercio.
      Qualora si dovesse “per forza” separare le due tipologie, allora sì, ritengo il tuo ragionamento corretto: imponibile relativo alle prestazioni di servizi e relativa IVA e in un rigo diverso altrettanto per le cessioni di beni.
      Se per “Tipologia imponibile” ti riferisci alla “Natura dell’operazione” delle specifiche tecniche ovvero Imponibile, Esente, ecc occorrerà semplicemente indicare gli importi a seconda dell’assoggettamento ad IVA o meno.
      Quando sarà disponibile un modello ufficiale vedrai che sarà molto più semplice di quello che ci appare ora.
      Buon lavoro.

      • Grazie, sei stato gentilissimo. Giusto per chiarire, mi riferivo ad una fattura di questo tipo (facendo riferimento alla “vecchia” aliquota al 20%):
        merce: 18 (iva 3,6)
        consulenza: 13 (iva 2,6)
        da indicare su righe separate. Notare che il troncamento dell’iva alla parte intera (mi pare vada indicata senza decimali) diventa, seppur su righe separate, 3+2=5, che falsa il totale iva della fattura, di imponibile 31 e iva 6,2 (come da castelletto).

        Ecco, è questo a cui mi riferivo e che mi “preoccupa”.
        Le mie fatture (fino ad oggi) sono spesso così…

        attendiamo le istruzioni ufficiali.

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