Viste le numerosissime richieste di chiarimento pervenute su questo blog e via e-mail vorrei fugare qualche dubbio in merito alla non applicazione del meccanismo del reverse charge nel caso di cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato.
L’argomento “reverse charge” è già stato trattato qui in tre circostanze precedenti:
- 26.11.2010: Cessioni di telefoni cellulari: si applica il reverse charge
- 24.12.2010: Reverse charge su cellulari e PC: i chiarimenti delle Entrate
- 01.04.2011: Reverse charge sui cellulari: è ora
Quando non si applica il reverse charge (e quindi si applica l’IVA sulla vendita)
1. Commercio al minuto
Sulle cessioni di beni effettuate da “commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante” non si applica il reverse charge.
In tali ipotesi, infatti, le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato sono, di regola, effettuate direttamente a soggetti utilizzatori finali dei beni, ancorché titolari di partita IVA.
Immaginiamo la vendita dell’ultimo iPhone effettuata ad un idraulico (possessore di partita IVA) che vi richiede la fattura per dedurlo fiscalmente.
2. Telefonini e accessori
Non si applica il reverse charge sulla cessione (o sostituzione) del telefono cellulare + SIMCARD qualora sia accessoria alla fornitura del cosiddetto “traffico telefonico”.
In questo caso, infatti, l’accessorietà del telefonino fa presupporre che sia destinato ad un consumatore finale per utilizzare il servizio di telefonia.
Non si applica il reverse charge agli accessori e componenti dei telefonini se venduti autonomamente.
3. Dispositivi a circuito integrato e simili
Non si applica il reverse charge qualora vengano ceduti all’interno di un bene complesso (la RAM è solo un componente del PC).
Non si applica altresì alla cessione del componente utilizzato per una riparazione.
4. Decorrenza
Ricordo che l’applicazione del meccanismo del reverse charge decorre dalle operazioni effettuate dal 1 aprile 2011.
Qualora si debba rettificare un’operazione (nota credito) effettuata prima del 1 aprile 2011 non si applica il reverse charge.
5. Procedure contabili e dichiarative
Nel modello Unico/IVA del prossimo anno, relativo al 2011, saranno previsti appositi campi ove indicare le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge.
Nella registrazioni contabili relative occorre quindi tenerne conto utilizzando appositi codici IVA separandole dalle operazioni ordinarie.