L’agenzia delle Entrate nella giornata di ieri ha chiarito una causa di esonero dalla presentazione che, stando alle istruzioni del modello 730/2011 poteva essere interpretata in maniera non corretta.
E’ il caso di esenzione dalla presentazione per coloro che possiedono solo redditi fondiari – quindi terreni e fabbricati – per un ammontare non superiore a 500 euro.
Leggendo le istruzioni della dichiarazione, a pagina 3 compare la tabella riportata qui sotto:

“Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tenere conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze“: questo è ciò che viene riportato in tabella.
In realtà la risoluzione n. 35/E del 25 marzo 2011 chiarisce e in parte smentisce le stesse istruzioni.
Infatti nella risoluzione citata l’Agenzia delle Entrate precisa che:
… per la verifica del rispetto del limite reddituale …, il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria.
In buona sostanza se ci si trova nella condizione in cui si possiedono esclusivamente redditi da terreni e fabbricati occorre considerare anche quelli dell’abitazione principale e delle sue pertinenze per verificare se si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione.
Vale la pena ricordare che l’abitazione principale e le sue pertinenze non sono comunque tassate in dichiarazione; “dichiarare” e “tassare” esprimono infatti concetti alquanto diversi.
Per dichiarare si intende esporre il dato nella dichiarazione, ma la tassazione avverrà sul totale dei redditi al netto dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.