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Le aliquote IVS 2011 per gli artigiani e i commercianti

La circolare INPS del 10 febbraio 2011, n. 34, ha diramato per il 2011, le aliquote contributive dovute da artigiani e  commercianti, nonchè i minimali e i massimali di reddito.

La circolare in sintesi

  • il reddito minimale 2011 per artigiani e commercianti è pari ad euro 14.552,00;
  • il reddito massimale 2011 per artigiani e commercianti è pari ad euro 71.737,00 (euro 93.622,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995);
  • sono confermate le aliquote del 20% e del 20,09%, per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti;
  • per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continua ad applicarsi una riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti);
  • tale riduzione si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni;
  • continua ad applicarsi la riduzione del 50% dei contributi dovuti da artigiani e commercianti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto;
  • è dovuto un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di euro 0,62 mensili.

La circolare in dettaglio

Contributi IVS sul minimale di reddito

Artigiani

  • titolari / coadiuvanti / coadiutori: 20,00%
  • coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 17,00%

Commercianti

  • titolari / coadiuvanti / coadiutori: 20,09%
  • coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 17,09%

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:

Artigiani

  • titolari / coadiuvanti / coadiutori: 2.917,84 (2.910,40 IVS + 7,44 maternità)
  • coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 2.481,28 ( 2.473,84 IVS + 7,44 maternità)

Commercianti

  • titolari / coadiuvanti / coadiutori: 2.930,94 (2.923,50 IVS + 7,44 maternità)
  • coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 2.494,38 (2.486,94 IVS + 7,44 maternità)

Periodi inferiori all’anno

Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

Artigiani

  • titolari / coadiuvanti / coadiutori: 243,15 (242,53 IVS + 0,62 maternità)
  • coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 206,77 (206,15 IVS + 0,62 maternità)

Commercianti

  • titolari / coadiuvanti / coadiutori: 244,24 (243,62 IVS + 0,62 maternità)
  • coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni: 207,86 (207,24 IVS + 0,62 maternità)

Attenzione:

Il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa.

Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2011 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2010 per la quota eccedente il minimale di €. 14.552,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €.43.042,00.

Per  i redditi superiori a € 43.042,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

Soggettiscaglione di redditoArtigianiCommercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 annifino   43.042,0020,00%20,09%
da     43.042,0121,00%21,09%
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 annifino   43.042,0017,00%17,09%
da     43.042,0118,00%18,09%

Massimale imponibile di reddito annuo

In presenza di un reddito d’impresa per il 2011 superiore a €  71.737,00 non sono dovuti contributi (per la sola parte eccedente tale limite!).

I redditi sopra riportati sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell’impresa e non massimali globali da riferire all’impresa stessa.

I  predetti  limiti  individuali  riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla  Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma  18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale  annuo è pari, per il 2011, ad € 93.622,00 e tale massimale non è frazionabile  in ragione mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 ArtigianiCommercianti
titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni14.634,35 (43.042,00 * 20,00% + 28.695,00 * 21%)14.698,91 (43.042,00 * 20,09% +  28.695,00 * 21,09%)
coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni12.482,24 (43.042,00 * 17,00% +  28.695,00  * 18,00%)12.546,80 (43.042,00 * 17,09% + 28.695,00 * 18,09%)

Contributi a saldo

Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a) è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza);

b) è rapportato ai redditi d’impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell’anno 2011, ai redditi 2011, da denunciare al fisco nel 2012).

Di conseguenza, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati nel 2011, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:

a) imprese familiari legalmente costituite:

– sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;

b) aziende non costituite in imprese familiari:

– il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell’impresa;

– i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l’attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito (circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze seguenti:

– 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2011 e 16 febbraio 2012, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito ( i cosiddetti contributi fissi);

– entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2010, primo acconto 2011 e secondo acconto 2011 (contributi a percentuale).

Riferimenti normativi

Questo post  è stato scritto prendendo come riferimento quanto indicato nella circolare INPS del 10 febbraio 2011, n. 34.