Dopo avere analizzato in un precedente post le modifiche intervenute ai quadri A, B, C, E, oltre al Frontespizio, è il turno dei quadri F e G del modello 730/2011 approvato il 17 gennaio scorso.
QUADRO F – Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati
Le modifiche relative al quadro F riguardano la sezione IV, la sezione VI e la nuova sezione IX.
Nella sezione IV – “Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali” rigo F5 colonna 1 “Eventi eccezionali”, sono stati introdotti i seguenti codici evento (riportati nell’appendice delle istruzioni):
- 5 – per i contribuenti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010;
- 6 – per i contribuenti interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010;
- 8 – per i contribuenti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia- Romagna, Liguria e Toscana nell’ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;
- 9 – per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali (in precedenza veniva utilizzato il cod. 5)
Nella sezione VI – “Soglie di esenzione addizionale comunale”, ai righi F7 e F8 sono state aggiunte le seguenti nuove caselle:
- “Aliquota agevolata” relativa al saldo addizionale comunale 2010 (rigo F7);
- “Aliquota agevolata” relativa all’acconto addizionale comunale 2011 (rigo F8);
- “Altre agevolazioni”.
Si ricorda che la sezione VI deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito una soglia di esenzione o un’aliquota agevolata con riferimento a particolari condizioni soggettive.
E’ stata introdotta la sezione IX “Richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009” (quadro F – rigo F13).
I lavoratori dipendenti che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito compensi per lavoro notturno o prestazioni di lavoro straordinario riconducibili ad un incremento di produttività, possono richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate nel caso in cui i compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10% (vedi risoluzione n. 83/2010 Agenzia delle Entrate).
Il rimborso può essere richiesto:
- per l’anno 2008 se il reddito percepito nel 2007 non è superiore ad Euro 30.000,00;
- per l’anno 2009 se il reddito percepito nel 2008 non è superiore ad Euro 35.000,00.
Il rimborso NON può essere richiesto:
- nel caso in cui sia già stato richiesto mediante istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate;
- nel caso in cui sia stata presentata dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole.
QUADRO G – Crediti d’imposta
E’ stata introdotta la nuova sezione II “Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione”.
I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni, o per l’acquisto della prima casa) un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata, le quali possono essere reintegrate in qualsiasi momento.
Il reintegro può avvenire in un’unica soluzione o mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di Euro 5.164,57.
Sulle somme eccedenti il predetto limite è riconosciuto un credito d’imposta.
Inserimento, nella sezione IV “Credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo”, delle seguenti Colonne:
Rigo G5
- Colonna 2: per indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2010
- Colonna 4: per indicare il credito d’imposta che non ha trovato capienza nella precedente dichiarazione;
Rigo G6
- Colonna 3: indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2010.
Inserimento nel quadro G della nuova sezione VI “Credito d’imposta per mediazioni”
Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto alle parti che si sono avvalse della mediazione per la risoluzione di una controversia civile o commerciale e commisurato all’indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgerla.
Una volta stabilito l’importo spettante (in caso di successo nel limite di 500,00 euro, in caso contrario è ridotto della metà), questo deve essere indicato dal contribuente in dichiarazione dei redditi, a pena di decadenza.
Il credito d’imposta sarà utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa al soggetto interessato dal Ministero della Giustizia (inviata entro il 30 maggio 2011) e potrà essere usufruito solo nelle seguenti modalità:
- in compensazione tramite Mod. F24;
- in diminuzione dell’IRPEF per chi non è titolare di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.