Dal 1 febbraio 2011 aumentano le sanzioni previste dall’art. 13 Legge n. 472/1997, ossia quelle previste nei casi in cui si intenda utilizzare i benefici concessi dal “Ravvedimento operoso“.
In un precedente articolo avevamo già segnalato la novità, in questo vogliamo segnalare cosa cambia per le locazioni immobiliari.
I contratti di affitto e locazione
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva) devono essere obbligatoriamente registrati dall’inquilino (conduttore) o dal proprietario (locatore), qualunque sia l’ammontare del canone pattuito, versando contemporaneamente le imposte dovute (registro e bollo).
La registrazione va effettuata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
Se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell’anno, non si è obbligati alla registrazione del contratto.
Registrazione dei contratti di locazione – fino al 31.01.2011
Qualora la richiesta di registrazione del contratto di locazione venga effettuata in ritardo il ravvedimento operoso permette di regolarizzare la posizione
- entro 90 giorni dalla scadenza con una sanzione del 10% dell’imposta di registro;
- entro un anno dalla scadenza con una sanzione del 12% dell’imposta di registro.
Rinnovi, proroghe e cessioni del contratto – fino al 31.01.2011
Nel caso di omesso versamento dell’imposta di registro per le annualità successive alla prima, la sanzione per il tardivo versamento dell’imposta di registro, è pari:
- al 2,5% se il versamento avviene entro 30 giorni;
- al 3,0% se il pagamento è effettuato entro un anno dalla scadenza.
Registrazione dei contratti di locazione – dal 01.02.2011
Nel caso di omissione della richiesta di registrazione del contratto di locazione è possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso:
- con la sanzione del 12% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza prevista;
- con la sanzione del 15% qualora la regolarizzazione venga eseguita entro un anno dal termine di scadenza.
Rinnovi, proroghe e cessioni del contratto – dal 01.02.2011
Nel caso di omesso versamento dell’imposta di registro per le annualità successive alla prima, la sanzione per il tardivo versamento dell’imposta di registro, sarà pari:
- al 3%, se il pagamento viene eseguito entro i 30 giorni dalla scadenza prevista;
- al 3,75%, se il pagamento viene effettuato entro un anno dalla scadenza prevista.
Nota bene – interessi legali
Ai versamenti vanno sempre aggiunti gli interessi legali nella misura dell’1% fino al 31.12.2010 e dell’1,5% dal 1 gennaio 2011.
Riferimenti normativi:
Ravvedimento operoso: art. 13 del D.Lgs n. 472/1997
Aumento delle sanzioni segnalate in questo articolo: Legge 13.12.2010 n. 220 (Legge di stabilità 2011)