Reverse charge su cellulari e PC: i chiarimenti delle Entrate

Dopo una discreta attesa e alcune richieste e tentativi di risposte comparsi anche su questo blog l’Agenzia delle Entrate con Circolare del 23 dicembre 2010, n. 59 ha fornito chiarimenti in merito  all’applicazione del meccanismo del “reverse charge” alle cessioni di telefoni cellulari, microprocessori e unità centrali di elaborazione.

Decorrenza della norma

La circolare ha finalmente chiarito che il reverse charge si rende applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011 e non, come ipotizzato in un primo tempo dal sottoscritto in una risposta ad un commento, dal 26 novembre 2010.

E’ stato quindi rispettato lo Statuto del Contribuente secondo il quale:

in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Ambito applicativo

L’Italia è stata autorizzata a rendere debitore dell’IVA il soggetto passivo nei cui confronti è effettuata la cessione di determinati prodotti, in particolare:

telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

In merito a quest’ultima previsione si evidenzia che la disposizione di cui all’articolo 17, comma 6, lett. c) del D.P.R. n. 633 del 1972 – che fa riferimento alle “cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori” – reca una definizione più ampia di quella autorizzata dal Consiglio.

Tuttavia, per effetto della decisione del Consiglio 2010/710/UE, l’articolo 17, comma 6, lett. c) trova applicazione solo per la parte che si riferisce ai componenti di personal computer cui possono ricondursi i concetti di “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”.

In altre parole il meccanismo si applica, per quanto riguarda i personal computer, soltanto ai componenti che costituiscono dispositivi a circuito integrato, come ad esempio i microprocessori e le unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Soggetti esclusi

Viene altresì indicato nella circolare che il meccanismo dell’inversione contabile trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al consumatore finale, ancorché soggetto passivo.

Di conseguenza  secondo un interpretazione conforme alla “ratio” della decisione del Consiglio 2010/710/UE, il meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio.

Diversamente, per le cessioni dei beni in argomento (cellulari e dispositivi a circuito integrato) che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della cessione (l’acquirente), se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente.

Viene inoltre chiarito che il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le cessioni di beni effettuate da soggetti che operano nel regime dei c.d. contribuenti minimi disciplinato dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Finanziaria 2008) i quali sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli altri adempimenti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e degli obblighi previsti per le operazioni intracomunitarie.

(Vedi articolo dedicato ai contribuenti minimi)

Attenzione:

è previsto, tuttavia, l’obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere adempiuto dal venditore senza l’esposizione dell’IVA in fattura.

Qualora il contribuente minimo assuma la veste di cessionario dei beni in discorso, ovvero sia l’acquirente, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l’obbligo di integrazione del documento e di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


3 risposte a “Reverse charge su cellulari e PC: i chiarimenti delle Entrate”

  1. Come al solito, a scrivere le leggi sono designate persone incapaci di esprimersi in maniera chiara ed esplicita. Credo che potrebbero spendere 10 minuti del loro tempo per fare un elenco (anche in txt) in cui sono indicati i prodotti che rientrano nei “componenti che costituiscono dispositivi a circuito integrato, come ad esempio i microprocessori e le unità centrali di elaborazione”. Insomma, chi rientra di preciso in questa categoria? Oltre il microprocessore chiaramente mensionato, una scheda video per esempio che ha una GPU capace di “ragionare”? E la ram, che ha dentro dei circuiti integrati ma non ragiona come la CPU? Poi parlano di evasione delle tasse: a volte ci fanno sbagliare e poi ci multano. Dovrebbero essere chiari prima, e non lasciare le leggi a libera interpretazione del cittadino. NULLA DOVREBBE ESSERE LASCIATO AL CASO!!!
    Un altro quesito:
    immaginiamo che io sia un grossista che ha 100.000 di euro di giacenza di materiale hardware soggetto a questa nuova circolare. Nel momento un cui l’ho acquistato, ho sborsato 120.000 (100.000+20.000 di iva). Nel caso in cui lo rivendessi dopo il primo aprile a un rivenditore, con un ricarico del 10%, lui mi darebbe in mano 110.000 euro contro i 120.000 che ho praticamente sborsato. Nelle mie casse verrebbero a mancare i 20.000 di iva che ho già pagato. Sicuramente diventeranno iva in accredito, ma in pratica ho anticipato tanta di quell’iva allo stato che arriverei a non pagarla fino alla settima generazione. Già lavoriamo per la gloria; per di più, dobbiamo anche anticipare tasse in modo da consentire agli altri di godersi il nostro sudato lavoro. Belle leggi che fa l’Europa!!! No comment che è meglio….

    • Giovanni, mi viene difficile non darti ragione sul fatto che spesso la normativa fiscale lascia largo spazio ad interpretazioni personali che possono indurre all’errore.
      Per quanto riguarda i componenti di personal computer cui possono ricondursi i concetti di “dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale” posso soltanto ipotizzare che il significato sia molto chiaro per le case costruttrici e a cascata per i distributori e i grossisti; io preferirei non sbilanciarmi troppo visto che non è esattamente il mio campo.
      Mi trovi meno d’accordo riguardo la seconda parte del tuo commento: l’IVA versata a fornitori per gli acquisti di merce è interamente detraibile da quella che devi versare mensilmente o trimestralmente al fisco; qualora ti trovassi con un costante (e cospicuo) credito di IVA, come capita per alcune categorie “fisiologicamente” a credito, esistono procedure di rimborso più rapide.
      Sempre che, ovviamente, non riuscissi ad utilizzarlo in compensazione con gli altri tributi dovuti dalla tua impresa.
      L’IVA non rappresenta mai nè un vantaggio nè uno svantaggio, ma soltanto una partita di giro, tranne ovviamente per il consumatore finale.

      • Questa legge come buona parte delle leggi è fatta da persone che non hanno mai lavorato… il risultato è una legge stupida perchè non blocca assolutamente nessuna evasione ma semplicemente sposta l’ interesse di evasione su un prodotto diverso ( non saranno più le cpu ma saranno le ram , gli hard disk , etc ). Giovanni quello che scrivi nel tuo commento è pura e semplice verità considernando il fatto che persone che come me vantano crediti iva con lo stato cospicui sanno benissimo che è follia assoluta chiederne il rimborso … significa scatenarsi addosso tutte le forze dell’ ordine e farsi controllare anche le analisi del sangue al fine unico di NON RIMBORSARE ASSOLUTAMENTE L’ IVA in tempi inferiori ai 14mesi … e parlo per esperienza…

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