Acconto IVA 2010: si versa il 27 dicembre

Lunedì 27 dicembre scade l’acconto IVA relativo al mese di dicembre, per i contribuenti IVA mensili, e quello relativo al quarto trimestre 2010 per i contribuenti trimestrali.

Il versamento deve avvenire esclusivamente con le consuete modalità telematiche.


Attualmente le modalità previste sono il remote/home banking, il canale Entratel avvalendosi di un intermediario abilitato e il canale Fisconline.

Quali sono i metodi per calcolare l’acconto IVA?

Esistono tre metodi alternativi per il calcolo dell’acconto: lo storico, il previsionale e l’analitico.

E’ possibile scegliere il metodo che si ritiene più conveniente: ricordo che non si versa l’acconto se in base al calcolo effettuato risulta un importo INFERIORE a euro 103,29.

Metodo storico

Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all’88% del versamento dovuto, versato o meno, per il mese di dicembre 2009 o per il quarto trimestre 2009.

La base su cui calcolare l’88%  considera sia l’acconto 2009 che il saldo 2009.

E’ irrilevante quindi che tali importi siano stati versati.

In sostanza, la base di calcolo, su cui applicare l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:

  • per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente (VH12 colonna debito sulla Dichiarazione IVA 2010 per il 2009);
  • per i contribuenti trimestrali ordinari dalla Dichiarazione IVA (rigo VL32 (Iva dovuta) + l’acconto 2009 risultante dal rigo VH13, (ovvero se ha chiuso il 2009 a credito VH13 – VL32), avendo cura di non considerare gli interessi.
  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc…) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.

ATTENZIONE:

l’eventuale adeguamento agli Studi di settore effettuato in sede di dichiarazione non influenza l’acconto IVA.

Metodo previsionale

Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre.

Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di Dichiarazione IVA/UNICO, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc…).

ATTENZIONE:

ai fini del calcolo con il metodo previsionale non si deve considerare l’eventuale riporto di un credito IVA derivante dal mese o trimestre precedente.

Metodo analitico

Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre.

In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
  • operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali)
  • operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).

Quali sono i codici tributo da utilizzare sul modello F24  per il versamento dell’acconto IVA?

  • 6013 per i contribuenti mensili
  • 6035 per quelli trimestrali

Casi particolari

Variazione del regime dei versamenti

In caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, occorre procedere nel seguente modo:

  • per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale occorre calcolare l’acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente
  • per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile l’acconto deve essere calcolato su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.

Soggetti con contabilità separate

I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr n. 633/1972) devono determinare distintamente l’importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell’imposta.

Pertanto, l’acconto IVA deve essere calcolato sommando i dati relativi a ogni attività, compensando in questo modo gli importi a debito con quelli a credito.

In quali casi si è esonerati dal versamento dell’acconto IVA?

Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, (per esempio, gli agricoltori esonerati e chi ha aderito al regime per le nuove iniziative produttive) e gli enti pubblici territoriali che esercitano attività rilevanti ai fini iva (per esempio, i Comuni che gestiscono l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore).

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati (quello “storico” o quello “previsionale”), su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Ad esempio, è il caso dei soggetti che:

  • hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA per il 2010 a credito

Non sono, poi, obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Si tratta, in particolare, dei soggetti che:

  • nell’ultima liquidazione periodica del periodo d’imposta precedente hanno evidenziato un debito d’imposta non superiore a 116,72 euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro)
  • presumono di chiudere l’ultima liquidazione dell’anno con un debito d’imposta non superiore a 116,72 euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro)

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta
  • i produttori agricoli
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
  • gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA
  • i contribuenti che adottano il regime dei “minimi”

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