L’art. 20, comma 1 della Legge Finanziaria del 2011, in corso di approvazione, prevede l’incremento delle sanzioni che occorre versare spontaneamente per beneficiare del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997.
La disposizione entrerà in vigore per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.
La novità, introdotta con un emendamento alla Finanziaria del 2011, prevede che le sanzioni ridotte previste per i versamenti di tributi eseguiti successivamente alla scadenza, subiscano un aumento, invertendo la tendenza rispetto agli ultimi anni in cui erano state progressivamente ridotte.
Che cosa è il ravvedimento operoso?
E’ l’istituto attraverso il quale è possibile versare imposte dirette e indirette – attenzione: NON i contributi previdenziali – in data posteriore alla scadenza prevista.
Per usufruirne è opportuno calcolare autonomamente le sanzioni e gli interessi da versare unitamente al tributo.
Le principali novità che verranno introdotte per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 sono:
versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza:
sanzione pari al 3% (è attualmente il 2,5%)
(dalla sanzione originaria del 30% per i tributi versati in ritardo o non versati è prevista una riduzione a 1/10).
presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza:
sanzione pari al 3% (è attualmente il 2,5%)
(ovvero dalla sanzione originaria del 30% per i tributi versati in ritardo o non versati è prevista una riduzione a 1/10).
versamenti eseguiti oltre i 30 giorni:
sanzione pari al 3,75% ( è oggi il 3%)
(pari ad 1/8 della sanzione ordinaria).
Attenzione: il termine ultimo entro il quale è possibile usufruire del ravvedimento operoso è il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
E se non fosse prevista una dichiarazione da presentare?
In tal caso il termine è un anno dalla violazione.
Quindi: per le imposte in scadenza nel corso del 2010 e non versate, o versate in ritardo, il termine è la data di scadenza della dichiarazione relativa al 2010.
Quando non è possibile beneficiare del ravvedimento operoso?
Non è possibile correggere le violazioni con le sanzioni ridotte nei seguenti casi:
- se un ufficio, o altro ente impositore, ha constatato la violazione;
- a seguito di accessi ispezioni o verifiche;
- in presenza di attività amministrativa di accertamento;
- quando il relativo termine è oramai trascorso.
E’ tuttavia consentito se:
- la rilevazione della violazione ha riguardato un tributo diverso da quello oggetto di ravvedimento;
- la rilevazione della violazione ha riguardato un periodo d’imposta diverso da quello oggetto di ravvedimento.
Interessi legali
Il provvedimento in esame non riguarda il saggio di interesse legale a tutt’oggi fissato all’1%.
Gli interessi legali sono stati istituiti nel 1942.
Software per il calcolo rapido
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Un ulteriore rilascio avverrà quando la normativa su esposta sarà entrata in vigore.