Ravvedimento operoso: aumentano le sanzioni

L’art. 20, comma 1 della Legge Finanziaria del 2011, in corso di approvazione, prevede l’incremento delle sanzioni che occorre versare spontaneamente per beneficiare del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997.

La disposizione entrerà in vigore per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.

La novità, introdotta con un emendamento alla Finanziaria del 2011, prevede che le sanzioni ridotte previste per i versamenti di tributi eseguiti successivamente alla scadenza, subiscano un aumento, invertendo la tendenza rispetto agli ultimi anni in cui erano state progressivamente ridotte.

Che cosa è il ravvedimento operoso?

E’ l’istituto attraverso il quale è possibile versare imposte dirette e indirette – attenzione: NON i contributi previdenziali – in data posteriore alla scadenza prevista.

Per usufruirne è opportuno calcolare autonomamente le sanzioni e gli interessi da versare unitamente al tributo.

Le principali novità che verranno introdotte per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 sono:

versamenti eseguiti entro 30 giorni dalla scadenza:

sanzione pari al 3% (è attualmente il 2,5%)
(dalla sanzione originaria del 30% per i tributi versati in ritardo o non versati è prevista una riduzione a 1/10).

presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza:

sanzione pari al 3% (è attualmente il 2,5%)
(ovvero dalla sanzione originaria del 30% per i tributi versati in ritardo o non versati è prevista una riduzione a 1/10).

versamenti eseguiti oltre i 30 giorni:

sanzione pari al 3,75% ( è oggi il 3%)
(pari ad 1/8 della sanzione ordinaria).

Attenzione: il termine ultimo entro il quale è possibile usufruire del ravvedimento operoso è il termine  di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

E se non fosse prevista una dichiarazione da presentare?

In tal caso il termine è un anno dalla violazione.

Quindi: per le imposte in scadenza nel corso del 2010 e non versate, o versate in ritardo, il termine è la data di scadenza della dichiarazione relativa al 2010.

Quando non è possibile beneficiare del ravvedimento operoso?

Non è possibile correggere le violazioni con le sanzioni ridotte nei seguenti casi:

  • se un ufficio, o altro ente impositore, ha constatato la violazione;
  • a seguito di accessi ispezioni o verifiche;
  • in presenza di attività amministrativa di accertamento;
  • quando il relativo termine è oramai trascorso.

E’ tuttavia consentito se:

  • la rilevazione della violazione ha riguardato un tributo diverso da quello oggetto di ravvedimento;
  • la rilevazione della violazione ha riguardato un periodo d’imposta diverso da quello oggetto di ravvedimento.

Interessi legali

Il provvedimento in esame non riguarda il saggio di interesse legale a tutt’oggi fissato all’1%.

Gli interessi legali sono stati istituiti nel 1942.

Software per il calcolo rapido

Seguendo questo link è possibile scaricare un piccolo applicativo gratuito sviluppato in Excel per il calcolo agevole delle sanzioni e degli interessi per l’applicazione del ravvedimento operoso.

Un ulteriore rilascio avverrà quando la normativa su esposta sarà entrata in vigore.

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