Cessioni di telefoni cellulari: si applica il reverse charge

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nella giornata di ieri 25 novembre 2010, l’autorizzazione del Consiglio UE 22 novembre 2010, n. 2010/710/UE, con la quale Italia, Germania e Austria sono state autorizzate ad applicare il meccanismo del “reverse charge” alle cessioni di telefoni cellulari, microprocessori e unità centrali di elaborazione.

Non è previsto alcun limite ai fini dell’applicazione della deroga a differenza di quanto previsto per Austria e Germania per le quali, invece, la deroga si applica alle cessioni di beni per i quali l’importo imponibile è pari o superiore a 5.000 euro.

Decorrenza delle disposizioni

Non sono ancora stati fugati tutti i dubbi relativi all’individuazione della decorrenza delle nuove disposizioni.
L’art. 1, comma 45, Legge n. 296/2006, stabilisce infatti che l’estensione del reverse charge alle suddette operazioni venga applicato alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione del Consiglio UE, ossia dal 23 novembre 2010.
Da un punto di vista formale, tuttavia, si dovrebbe fare riferimento al giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea: in tal caso, il meccanismo sarebbe applicabile a partire dalla giornata di oggi, 26 novembre 2010.
Sarebbe opportuno un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Durata del provvedimento

La norma dispone che fino al 31 dicembre 2013 venga applicato il meccanismo dell’inversione contabile.

Che cosa significa “Reverse Charge”?

Il meccanismo del “reverse charge”, ossia dell’inversione dell’onere, prevede che il debitore dell’imposta all’erario sia, non più il soggetto che emette la fattura (il venditore), bensì colui che la riceve (l’acquirente).

Pertanto chi acquista uno dei seguenti beni:

a) telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

si vedrà recapitare una fattura senza IVA e provvederà all’integrazione dell’imposta come già avviene, ad esempio, nel settore edile.

Come funziona in concreto?

  1. il venditore emette fattura al momento della cessione senza esporre l’IVA, ma con l’indicazione della norma che lo esonera dall’applicazione dell’imposta; ritengo quindi sia la lettera b) del comma 6 dell’art. 17 del D.P.R. n.633 del 1972 per i cellulari e la lettera c) per i dispositivi a circuito integrato;
  2. l’acquirente integra la fattura ricevuta indicando l’aliquota e la relativa imposta dovuta, provvedendo successivamente alla registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) sia nel registro degli acquisti.
    Così operando conserva il diritto alla detrazione attraverso la registrazione sul registro acquisti diventando, contestualmente, debitore dell’imposta attraverso l’annotazione nell’IVA sulle vendite

Il perchè del provvedimento

Lo scopo dell’introduzione di questa normativa si ritrova nel fatto che risulta notorio che un numero significativo di operatori che trattano telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, evadono il pagamento dell’IVA all’erario dopo la vendita dei loro prodotti.

Deve rimanere intatto, tuttavia, il diritto degli acquirenti a beneficiare di una detrazione fiscale in quanto sostengono spese inerenti l’attività e regolarmente documentate.


14 risposte a “Cessioni di telefoni cellulari: si applica il reverse charge”

  1. Quindi chi paga l’Iva sul reverse charge e come?
    Se la ditta venditrice non espone l’iva e quindi non la incassa, come la versa chi compra i dispositivi?
    grazie
    Alfredo Carboni

    • L’IVA viene versata dall’acquirente con le consuete modalità, ovvero con modello F24.
      Facendola confluire nella liquidazione IVA del periodo ha la possibilità di detrarla.
      Nelle situazioni tradizionali l’acquirente paga l’IVA esposta in fattura al proprio fornitore; tale importo viene successivamente detratto dall’IVA da versare esposta sulle fatture emesse.
      Il meccanismo del “Reverse Charge” obbliga l’acquirente a versare direttamente all’erario l’IVA NON esposta sulle fatture ricevute dai fornitori, detraendola però da quella a debito del periodo.

  2. Egregio Dott. Sala,
    in merito al suo articolo vorrei sapere se lei è a conoscenza dei termini sull’entrata in vigore della disposizione del reverse charge sui prodotti telefonici.
    Ringraziandola le invio cordiali saluti.

    • Non mi risulta che l’Amministrazione Finanziaria o la stampa specializzata abbia ancora chiarito inequivocabilmente la decorrenza.
      Ritengo sia da ritenersi corretta la data del 26 novembre 2010, ovvero il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

  3. SALVE,
    VOLEVO ESPORRE UN DUBBIO.
    SE IO ACQUISTO QCS SOTTOPOSTO AL MECCANISMO DEL R/C, SENZA ADDEBITO IN FATTURA DELL’IVA, QUANDO ANDRò A REGISTRARE LA FATTURA SIA IN ACQUISTI CHE IN VENDITE INTEGRANDOLA CON L’IVA, NON MI RISULTERà UN RICAVO MAGGIORE SUPERIORE ALLA NORMA QUANDO EFFETTIVAMENTE MI LIBERERò DEL PRODOTTO???

    ES. ACQUISTO DI UN TEL DI 100 EURO.
    IL FORNITORE MI EMETTERà UNA FATTURA DI 100 SENZA IVA.
    IO VADO A REGISTRARLA CON 100+20=120 SIA IN REGISTRO IVA ACQUISTI CHE VENDITA, MA NEL MOMENTO IN CUI IO LA REGISTRO IL TEL ANCORA DEVO VENDERLO.
    QUANDO VENDERò IL CELL, IPOTESI 150+30 AD UN PRIVATO, INCASSERO’ UN REDDITO DI 150 DA SOTTOPORRE TUTTO A TASSAZIONE E NON SOLO 50 (DIFFERENZ<A TRA 150 VENDUTO E 100 ACQUISTATO) PERCHE LA PRIMA OPERAZIONE SI è GIà ANNULLATA.

    • Nel momento in cui la fattura di acquisto viene integrata con l’IVA e registrata ANCHE sul registro vendite occorre utilizzare un “ricavo fittizio”, ovvero una voce del piano dei conti che non incida sul reddito, un ricavo ininfluente lo definirei.
      La registrazione della vendita avviene con le modalità consuete.
      La differenza tra la vendita (150 nel tuo esempio) e 100 rappresenta l’importo da sottoporre a tassazione.

      • PER L’IVA INVECE???
        SE IO HO ACQUISTATO CON R/C TELEFONINO PER 100,
        INTEGRO LA FATTURA +20 DI IVA.
        NEL MOMENTO IN CUI VADO A REGISTRARLA ANCHE NELLE VENDITE 100(RICAVO FITTIZIO) E 20 IVA (ANCHE QUESTA FITTIZIA???).
        PERCHè SE VENDO AD UN SOGGETTO PASSIVO, IL RPOBLEMA NON ME LO PONGO, MA SE VENDO AD UN PRIVATO, L’IVA LA PAGO 2 VOLTE??

      • Se ho capito bene i tuoi due quesiti le mie risposte sono:
        1. Vendo un bene a 150 euro + 30 IVA che avevo acquistato a 100 euro + 20 IVA.
        Ipotesi A (no reverse charge): ricevo 30 dal mio cliente e detraggo 20 versati al mio fornitore, il netto che verso all’erario è 10.
        Ipotesi B (sì reverse charge): ricevo 30 dal mio cliente e detraggo 20 già versati al fisco, il netto che verso all’erario è 10.
        2. Se vendo ad un privato il problema non si pone: NON si applica il reverse charge (vedi mio post del 24.12.2010)

  4. OK, MENTRE L’IVA LA VERSERò SOLO CON F24 NELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE.

    MI SORGE UN’ALTRRA DOMANDA SPONTANEA: MA SE NEL PRIMO TRIMESTRE HO AVUTO UN CREDITO IVA PER 100, TALE CREDITO NON è RIPORTABILE NE SECONDO PERIODO DI LIQUIDAZIONE, OVVERO RIPORTRBILE SE PRESENTO IVA TR IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO???

    E POI CON QUESTO R/C CHE CREDONO DI FARE??? CREDI CHE SIA VERAMENTE UN METODO PER CONTRASTARE L’EVASIONE IVA????NON CAPISCO LA FINALITà. MI PORTERà AD UNA DIMINUZIONE DELLA DETRAIBILITà IVA??

    • 1. Esatto.
      2. Se hai un credito IVA che scaturisce dalla liquidazione del primo trimestre puoi riportarlo nel secondo senza effettuare alcuna altra operazione.
      3. Lo scopo del reverse charge è quello di spostare l’incombenza del versamento IVA sull’ultimo cliente della catena e questo è l’unico vero “disagio” in quanto per ciò che riguarda la detraibilità non cambia alcunchè.
      Già in altri settori nei quali si applica (edilizia) è servito a contrastare una evasione IVA da parte di imprese che intascavano l’IVA dai propri clienti e poi cessavano senza riversarla al fisco.
      Spostando l’onere sul cliente il versamento dell’IVA diventa più facile – o per lo meno questo è ciò che auspica sia il fisco italiano che quello europeo.

  5. Buonasera, ho un negozio al dettaglio, ma a volte capita che qualche mio collega acquisti da me della merce, cosa succede in questo caso?
    emetto fattura inserendo il decreto, quindi con merce esente iva?
    perche in questo caso sarei io il fornitore vendendo a un negoziante e nn a un utente finale.

    • Sono sicuro che non mancheranno chiarimenti anche per le casistiche di questo tipo.
      Nel frattempo provo a dire la mia: solo qualora si venda ad un utilizzatore finale non si applica il reverse charge.

  6. Salve,
    ho un negozio di informatica e vendo sia a privati che a possessori di p.iva.

    Ho un paio di domande in merito al R/C;

    1) Tra gennaio e Marzo ho acquistato vari microprocessori (per assemblare dei pc da vendere e/o per fare aggiornamenti a “vecchi” pc), e ancora me ne sono rimasti da vendere. Ora la mia domanda è: io l’iva al fornitore l’ho pagata, da questo mese…come dovrò fatturare questi processori?

    2) Se ho capito bene, il R/C si applica solo se emetto una fattura a un possessore di p.iva, altrimenti non cambia nulla.

    3) Da come ho intuito da altri che hanno postato le loro perplessità, dovrebbe funzionare così:

    a) io vado al fornitore, acquisto un telefonino o microprocessore per pc, e pago solo il costo senza pagare l’iva;

    b) nel mio programma di fatturazione, dovrò inserire la merce acquistata con percentuale iva pari a 0%, e in annotazioni specificare il motivo dell’esenzione;

    c) a fine secondo trimestre 2011, se ho venduto 100 processori, dovrò pagare il 20% sull’importo venduto a possessori di p.iva e non ha privati (vendita al banco con reg. fiscale);

    d) chi acquisterà da me i suddetti processori, ricevendo fattura sulla loro p.iva, dovrei richiedere fotocopia documento (c.i.) e codice fiscale, da allegare alla fattura emessa, da rigirare poi al commercialista, e non ricevere dal suddetto cliente l’iva su quel prodotto.

    Corretto!?!

    Grazie.

    • @Paolo B: il tuo quesito è piuttosto articolato per rispondere in poche righe, meglio sarebbe se utilizzassi la pagina “contatti” così possiamo risponderti via e-mail oppure puoi leggere i post successivi a questo sullo stesso argomento (24.12.2010 e 1.4.2011).
      In linea di massima ti posso ricordare che chi opera nel commercio al dettaglio non viene toccato dal reverse charge nella fase di vendita perchè cede un bene al consumatore finale e non ad un altro rivenditore, anche se titolare di partita IVA.
      Il microprocessore eventualmente acquistato in regime di reverse charge viene fatturato con IVA se incorporato in un bene complesso o per una riparazione.

Crea un sito web o un blog su WordPress.com

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: