Le spese sanitarie detraibili

Le spese sanitarie detraibili sono quegli oneri sostenuti durante l’anno che possono essere sottratti dalle imposte in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi nella misura del 19% del loro ammontare.

In questo articolo trattiamo le modalità di detrazione delle spese mediche.

Le spese sanitarie

Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, eccetera) danno diritto alla detrazione d’imposta del 19% dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro.

Occorrerà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell’importo ottenuto.

Ovviamente, se le spese sostenute nell’anno non superano l’importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La detrazione si applica sull’intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di handicap e l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% possono essere considerate anche le spese mediche rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate, per effetto di contributi per assistenza sanitaria, che hanno concorso a formare il reddito.

Se le spese sanitarie superano, nell’anno, il limite di 15.493,71 euro è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo.
Il superamento del limite deve essere verificato considerando l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

Per usufruire della detrazione occorre essere in possesso della relativa documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino).

In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello “scontrino parlante” che contenga la natura (“farmaco” o “medicinale”), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l’indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.

Per assicurare la privacy dei cittadini, dal 1° gennaio 2010 lo scontrino fiscale non deve più riportare la denominazione commerciale del farmaco, in quanto si tratta di una “informazione sensibile” in grado di far conoscere a terzi lo stato di salute e la presenza di eventuali patologie.

Sullo scontrino fiscale, la denominazione è stata sostituita dal numero di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).

Fino al 31 dicembre 2009 sono riconosciuti validi, ai fini della detrazione Irpef, sia gli scontrini emessi con il vecchio sistema sia quelli emessi secondo le nuove modalità.

Per quanto concerne l’indicazione della natura del prodotto acquistato è sufficiente che il documento di spesa indichi la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale” o riporti comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

Ad esempio, l’indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco”o “medicinale”, riporti la dicitura “omeopatico”.
Allo stesso modo, la dicitura “ticket”, soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato, poiché può essere riferita solo a medicinali erogati dal servizio sanitario.

Anche le sigle SOP e OTC riguardano una specifica categoria di farmaci disciplinata direttamente dal decreto legislativo n. 219 del 2006, che ha previsto la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Pertanto, anche lo scontrino fiscale sul quale, invece della dicitura “farmaco” o “medicinale”, è riportata una delle citate sigle (SOP o OTC) soddisfa il requisito dell’indicazione della natura del bene acquistato.

Si veda a tale proposito il comunicato stampa del 18/02/2010 emesso dall’Agenzia delle Entrate che fornisce importanti chiarimenti in materia.

Spese sanitarie per assistenza specifica e per particolari patologie

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l’assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull’importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.

Inoltre, il contribuente che sostiene spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.

Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell’imposta che devono pagare: se, ad esempio, risulta dovuta un’imposta di solo 51,64 euro, la detrazione spetterà fino a questa cifra e non oltre.

Fonte: Annuario del contribuente 2010.

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