Dal 2008 è possibile rateizzare le somme dovute in seguito al controllo automatizzato e al controllo formale delle dichiarazioni (art. 3-bis d.lgs n° 462/97 – pdf). Le rate sono trimestrali e di pari importo.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.
L´Agenzia delle Entrate, per agevolare i contribuenti nel calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, ha predisposto un´apposita applicazione che consente anche la stampa dei modelli F24.
Decorrenza delle nuove disposizioni
La possibilità di rateizzare le somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali è concessa a decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta:
- 2004, con riferimento agli esiti della liquidazione dell’Irpef dovuta sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale (T.F.R., fondi pensione, ecc.);
- 2005, con riferimento agli esiti della liquidazione dell’Irpef dovuta sugli altri redditi soggetti a tassazione separata (ad es. arretrati di lavoro dipendente);
- 2005, con riferimento agli esiti del controllo formale delle dichiarazioni;
- 2006, con riferimento agli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Numero massimo di rate consentito
Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all´importo da versare:
- Fino a 5.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 6 rate trimestrali;
- tra 5.000,01 e 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali;
- oltre 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali, previa prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all´ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
Attenzione: se la somma da versare è inferiore a 500 euro con riferimento alle comunicazioni relative alla tassazione separata (T.F.R., arretrati, ecc.) ovvero 2.000 euro con riferimento alle comunicazioni relative al controllo automatizzato o al controllo formale delle dichiarazioni, è possibile rateizzare l´importo dovuto (numero massimo di sei rate trimestrali) a condizione che l´ufficio dell´Agenzia riconosca la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente.
A tal fine, l´interessato deve presentare apposita richiesta all´ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in caso di accoglimento della stessa, effettuare il versamento della prima rata entro i medesimi trenta giorni.
Sull´importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.
Gli interessi decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata elaborata la comunicazione (data riportata sulla prima pagina della stessa) e vanno calcolati fino al giorno di scadenza della rata.
Termini di versamento delle rate
Per beneficiare della rateazione è necessario effettuare il versamento della prima rata entro trenta giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione. Le rate successive devono essere versate entro l´ultimo giorno di ciascun trimestre successivo a quello di scadenza della prima rata.
Esempio: un contribuente riceve la comunicazione del controllo formale il 5 maggio 2008.
La prima rata deve essere versata entro il 4 giugno 2008; la seconda rata entro il 30 settembre 2008 (ultimo giorno del terzo mese successivo al 4 giugno 2008); le rate successive vanno versate entro il 31 dicembre 2008, 31 marzo 2009 e così via.
Compilazione dei modelli F24
Per il versamento delle rate deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, indicando separatamente gli importi della rata e degli interessi dovuti per la rateazione, utilizzando i rispettivi codici tributo secondo il prospetto di seguito riportato:
Tipologia di atto | Codice tributo relativo alla rata | Codice tributo relativo agli interessi di rateazione |
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art. 36 bis | 9001 | 9002 |
art. 36 ter | 9006 | 9007 |
art. 36 bis – T.F.R. | 9526 | 9003 |
art. 36 bis – Arretrati | 9527 | 9004 |
Decadenza dal beneficio della rateazione
Il mancato pagamento delle somme dovute alla scadenza prevista comporta la decadenza dalla rateazione e l´importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo. In tal caso, non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.