Immobili adibiti ad abitazione principale
L’art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha disposto l’esenzione ICI prima casa.
A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Con la risoluzione 12/DF del 5 giugno 2008 e 1/DF del 4 marzo 2009 il Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per l’esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica.
Tuttavia, qualora la propria residenza sia in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, si può usufruire per quest’ultimo delle agevolazioni per l’abitazione principale a condizione che si riesca a dimostrarne al Comune l’utilizzo in modo abituale.
Condizione essenziale per il riconoscimento dell’esenzione è l’identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell’ICI e quello che dimora abitualmente nell’immobile.
Nel caso di più contribuenti che abitano nell’immobile, l’esenzione spetta a ciascuno dei contitolari e deve essere rapportata ai mesi di destinazione.
Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9, utilizzate come abitazione principale, continua ad applicarsi la detrazione dall’imposta di euro 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.
Con regolamento o delibera il Comune può:
- assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- assimilare all’abitazione principale l’alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi immobili l’applicazione dell’aliquota ridotta o anche della detrazione;
- elevare l’importo della detrazione fino a 258,23 in alternativa alla riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale;
- aumentare detta detrazione anche oltre 258,23 fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta per l’abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
Per informazioni sulla detrazione occorre rivolgersi al Comune destinatario del versamento.
Le pertinenze dell’abitazione principale
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale.
Nel caso in cui la detrazione per l’abitazione principale è maggiore dell’ICI dovuta, la parte residua deve essere detratta dall’imposta dovuta per le pertinenze.
NOTA: quanto appena indicato è riferito al caso in cui l’abitazione principale NON sia esente dall’ICI.
Come si paga l’ICI? Quando si paga?
L’ICI deve essere versata in due rate:
- la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all’aliquota e alle detrazioni dell’anno precedente (odell’anno in corso se già conosciute);
- la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.
E’ possibile anche pagare l’ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l’acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno in corso.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l’ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o l’agente della riscossione oppure presso le banche convenzionate, salvo diverse disposizioni del Comune.
Il pagamento può essere effettuato con il bollettino di conto corrente.
E’ prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In questo caso si riceve la conferma dell’avvenuta operazione presso la propria casella di posta elettronica, nella quale è riportata l’immagine virtuale del bollettino.
Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, è possibile pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed si può compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Cosa succede se non si paga alla scadenza?
I ritardatari possono pagare l’ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 2,5 % dell’imposta dovuta, oltre agli interessi legali dell’1 % annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 3 % dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali, calcolati soltanto sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.
Si ricorda che la misura di detti interessi era del 3% fino al 31 dicembre 2009 e dell’1 % annuo a partire dal 1° gennaio 2010.
L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all’imposta da versare.
Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella “Ravvedimento”.
Esempio:
Se si paga con un ritardo di 22 giorni e l’ICI è pari ad € 120,00, il calcolo da fare è il seguente:
– € 120,00 a titolo di imposta;
– € 3,00 a titolo di sanzione (€ 120,00 x 2,5%);
– € 0,072 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo ovvero (€ 120,00 x 1 x 22gg) / 36.500
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
I cittadini italiani, persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75), in un’unica soluzione nel periodo 1° dicembre – 16 dicembre, con l’applicazione degli interessi nella misura del 3%.
Il calcolo degli interessi deve essere effettuato esclusivamente sull’importo dovuto per l’acconto che si sarebbe dovuto pagare entro il 16 giugno. Sono stati definiti le modalità di versamento dell’imposta e i successivi adempimenti dei contribuenti.